Art. 5.
(Promozione della salute).

      1. La promozione alla salute è l'intervento volto a impedire o a limitare il verificarsi e il diffondersi di avvenimenti sfavorevoli e dannosi per l'adolescente e si esplica attraverso l'azione preventiva, da sviluppare anche mediante interventi in ambito collettivo con particolare riguardo al mondo della scuola e ai consultori destinati ai giovani.
      2. Il medico pediatra ospedaliero e il medico pediatra dei servizi territoriali di medicina scolastica ed educazione sanitaria sono coinvolti nell'attività di cui al comma 1, valorizzando il loro ruolo di medico dello sviluppo e dell'educazione, prendendo in carico

 

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l'adolescente e guidandolo a condurre la propria vita in modo da saper riconoscere ed evitare le principali situazioni a rischio capaci di comprometterne la salute e il benessere fisico, psichico e sociale.